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Contro le pratiche scorrette

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Con un documento congiunto le associazioni dei consumatori hanno inviato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle proposte concrete per cercare di contrastare il fenomeno dei contratti non richiesti in danno degli utenti del servizio energetico.

Pratiche commerciali scorrette nel mercato libero dell’energia: ecco alcuni suggerimenti delle associazioni dei consumatori


1. Proposte per contrastare il fenomeno dei contratti non richiesti: interventi regolatori di tipo procedurale

  • per i contratti da stipulare per la prima fornitura di elettricità e/o di gas il venditore deve esporre presso i propri sportelli un comunicato circa il diritto del consumatore a stipulare il contratto scegliendo quello alle condizioni stabilite dall’Autorità; nel caso di contratti stipulati a distanza il venditore deve inviare tale comunicazione al consumatore per consentirgli l’esercizio del diritto di ripensamento che decorre dal ricevimento di detta comunicazione;inoltre l'Autorità deve rendere obbligatorio il recall da parte di tutte le aziende (se non riescono a contattare il cittadino non potranno procedere) ed a seguire l'obbligo di invio dei contratti come sopra richiamato;
  • i contratti stipulati a distanza per il passaggio dal mercato tutelato a quello libero e per lo switching tra due fornitori del mercato libero devono essere ricevuti in cartaceo obbligatoriamente dal cliente al proprio domicilio entro 25 gg. dalla conclusione del contratto e prima dell’attivazione del contratto con il fornitore subentrante;
  • nel mercato del gas gli effetti della procedura prevista al punto b) devono essere assicurati obbligando il venditore a chiedere conferma scritta della volontà del cliente di passaggio al mercato libero prima dell’attivazione del nuovo contratto;
  • per i nuovi contratti originati dall’invio da parte del cliente di una proposta contrattuale, il venditore che la riceve deve far pervenire al consumatore, una lettera scritta entro il 25° giorno, in cui gli si comunica di aver ricevuto la proposta relativa all’offerta, richiamandola sinteticamente mediante le sue caratteristiche (prezzo bloccato o indicizzato, monoraria o bioraria, tipologia fornitura, ecc);

a) il venditore che chiede al distributore l’attivazione dello switching deve essere obbligato a comunicare al distributore di avere l’autocertificazione di un proprio operatore che attesta il possesso di tutti gli elementi identificativi della persona fisica (anche se è l’intestataria del contratto) che a nome del cliente ha stipulato il contratto oggetto della richiesta;

b) il venditore subentrante deve inviare la prima bolletta entro 70 giorni dall’attivazione del contratto adottando, se necessario, un consumo stimato relativo a non più di 40 giorni;

c) il distributore non può effettuare uno switching facendo riferimento ad una lettura che comporta la stima di consumi relativi a non più di 15 giorni;

d) il venditore subentrante non può dar corso all’attivazione commerciale del contratto sulla base di un consumo stimato dal distributore in misura superiore a quella del punto precedente, in sostituzione può ritenere valida l’autolettura fornita dal cliente dietro esplicita e motivata richiesta;e) il venditore subentrante deve avere la possibilità di correggere od annullare la richiesta di attivazione fino a 15 giorni prima della data prevista per l’effettuazione dell’operazione;

l) il distributore deve rifiutare l’attivazione di un contratto nei casi in cui la comunicazione del venditore non è completa di tutti i dati e le notizie previste dalla norma;

m) le delibere dell’AEEG devono prevedere che la società di vendita che è titolare del contratto non richiesto deve provvedere al ripristino in tempi brevissimi (veloce rientro) delle condizioni di fornitura precedenti (sia del mercato tutelato che di quello libero) a propria cura e spesa tenendo indenne il consumatore anche da eventuali oneri fiscali e parafiscali.

n) l'istituzione nazionale e pubblicazione di un elenco black list delle agenzie che vendono con contratti energia con la graduatoria nel quale risultino le aziende che nell'anno precedente sono state titolari di contratti non richiesti al fine di evidenziare le buone o cattive pratiche commerciali; da tale elenco nazionale vanno previste le denominazioni e anche le società riconducibili ad esse. Inoltre chiediamo la verifica da parte dell'Autorità dei contratti di agenzia e dei contratti sottostanti e puntuale riconoscibilità dell'agenzia del procacciatore con le generalità.

 

2. Proposte di modifica e ampliamento del Codice di Condotta Commerciale:

  • è necessaria la predisposizione di un elenco di casistiche relative alle sofferenze extra-contrattuali (es. spese sostenute per la risoluzione della problematica, stress psicologico, etc) per le quali vengano effettuati rimborsi o indennizzi in base anche alla tempistica di risoluzione della problematica;
  • rendere esplicito e chiaro da quando decorrono i 10 giorni utili per esercitare il diritto di ripensamento, a fronte della notevole confusione che genera la stipula di contratti telefonici o porta a porta;
  • l’inserimento all’interno della graduatoria di gestione dei reclami anche della voce di “contratti non richiesti”;
  • nei casi di contratti telefonici, che la Società di vendita si premuri di far pervenire entro e non oltre il 9° giorno successivo al contatto telefonico, il plico completo contenente le condizioni economiche e contrattuali dell’offerta. In tal modo il consumatore che non avesse l’intenzione di aderire a tale proposta contrattuale avrebbe la possibilità di esercitare il diritto di ripensamento;
  • nei casi in cui la società di vendita non volesse accordare gli indennizzi di risarcimento, l’applicazione in favore dell’utente vittima del contratto truffa (se è d'accordo) di uno sconto del 20% sul costo integrale delle fatture emesse per l’intera durata del contratto non richiesto;
  • l’annullamento dei contratti stipulati da minori;
  • l’annullamento di contratti stipulati da persone anziane nel momento in cui questi lo richiedano, in quanto si conosce la difficoltà oggettiva di suddetta fascia nel comprendere il cambiamento che sta interessando il mercato energetico dalla liberalizzazione ad oggi;
  • consegnare al momento della stipula del contratto, o di far pervenire, nei casi di contratti a distanza, un foglio aggiuntivo alla documentazione prevista, che il cliente deve sottoscrivere, nel quale siano chiaramente esplicitate le clausole che differenziano il contratto che si sta sottoscrivendo dal tipo di contratto che si ha nel mercato tutelato (es. procedure di morosità, distacchi, etc). La mancata sottoscrizione del cliente di tale foglio rende automaticamente nullo il contratto;
  • decalogo comportamentale per le agenzie di cui al punto n (pagina precedente) inclusa la modalità di attivazione dei rapporti contrattuali dei soggetti addetti alla vendita;
  • la predisposizione di una scheda di confronto per il prezzo bloccato, dove vengono presentati, al consumatore che aderisce all’offerta, due esempi di evoluzione del prezzo indicizzato (o comunque variabile) evidenziando l’effetto della scelta del prezzo bloccato sulle variazioni della spesa annua, uno sfavorevole al cliente e uno favorevole, in modo da facilitare la comprensione della proposta di vendita.

 

3. Informazione dei cittadini:

si ritiene necessario che l’iter per l’informazione su possibili nuovi contratti, o nuove offerte di servizi/nuove offerte commerciali, segua quella degli interventi tecnici (si veda i cambi di contatore, letture, etc.) cioè che il consumatore venga avvertito preventivamente, con almeno una settimana di anticipo, tramite avvisi apposti nei condomini o nelle zone private di pubblico accesso (cassette della posta, cassette condominali, etc.).

In tal modo il consumatore potrebbe liberamente decidere se prendere in considerazione l’ipotesi di cambiare gestore o semplicemente di cambiare forma contrattuale con un minore rischio di “incappare in truffe”.

Sarebbe importante inserire un messaggio nella prima pagina delle fatture al fine di avvertire i consumatori che:

  1. i tecnici della distribuzione di energia elettrica e gas sono muniti obbligatoriamente di cartellino identificativo
  2. per effettuare interventi tecnici (letture, cambi di contatore, verifiche contatori, etc.) la società distributrice NON NECESSITA ASSOLUTAMENTE di un documento di identità del cliente.

E' utile questa nota informativa in quanto, analizzate le problematiche presentateci dai nostri associati, nel 90% dei casi, gli addetti alle vendite si presentano come tecnici della distribuzione, chiedendo oltre alle fatture per quella utenza, dalle quali risalgono alla maggior parte dei dati (Codice fiscale, n° contatore, Codice POD o PDR) per stipulare un nuovo contratto, anche un documento di identità.

 

 

Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, LegaConsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino

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